Il diritto può essere definito come il complesso delle norme giuridiche che ordinano la vita di una collettività.
La sua rappresentazione letteraria differisce dalla sua natura ontologica. Nel primo caso infatti dev’essere analizzato per cio’ che esso e’: un insieme di parole, scritte o non scritte, in un ordine preciso, tale da conferirsi un particolare significato. Nel secondo caso invece il diritto nulla e’, se non uno strumento immateriale attraverso il quale ottenere un risultato.
Come gia’ detto, il diritto e’ necessariamente legato al concetto di liberta’ d’azione (od omissione) dell’uomo. L’uomo, in quanto tale, ha facolta’ di esprimere, liberamente e senza vincolo alcuno, la propria individualita’, in senso lato. Egli, infatti, a differenza del mondo animale dove uno spirito collettivo lega la bestia all’equilibrio dell’ecosistema, ha coscienza di essere (ovvero: sa’ di esistere) e per conseguenza dell’agire (so’ di esistere quindi so’ dove e come agisco). Egli puo’ influire sulla natura materiale ed amministrarla a piacimento. Ma questo di per se’, non e’ sufficiente a legittimare l’utilizzo del diritto, visto che lo sfruttamento di strumenti naturali e’ vincolato implicitamente alla natura della materia in se’ (l’uomo infatti dovra’ scavare nella roccia per costruirsi una grotta entro cui ripararsi, non bastera’ certo desiderare intellettualmente una grotta per riparasi pure se il suo Io lo pretendesse come atto libero).
Il problema fondamentale si pone pero’ (come antecemente detto) nella relazione fra uomini. Infatti: “Nell’ambito sociale la liberta’ d’azione dell’individuo non e’ fine a se’ stessa, ma si pone sempre e comunque in relazione con il prossimo. Ogni azione liberamente compiuta ha delle naturali ripercussioni anche sulla liberta’ dei soggetti con i quali interagiamo concretamente o con i quali potremmo interagire potenzialmente.”
Esemplificando, la liberta’ di un uomo di essere ucciso puo’ non coincidere con la liberta’ del secondo uomo di NON essere ucciso. La liberta’ di entrambe gli uomini ( dal loro unico punto di vista) e’ formalmente corretta, ma, oggettivamente intesa, si pone in contrasto con il concetto stesso di liberta’ e di libero arbitrio. Ecco dunque, la necessita’ di adottare uno strumento attraverso il quale equilibrare le parti in causa. Ma come scegliere una soluzione piuttosto che un'altra? E qui e’ necessario appoggiarsi all’intuizione filosofica, la quale postula una conoscibilita’ della causa e della soluzione, attuabile attraverso il ragionamento razionale e che, nella razionalita’ ( la quale, come abbiamo detto, essendo frutto del pensiero e’ naturale nell’uomo) si deve fondare. Chiaro sara’ quindi che la tensione naturale dell’uomo alla conservazione della propria vita materiale, (riprendendo l’esempio precedente) e’ funzione superiore rispetto alla tensione (innaturale) verso la morte. Dunque? Al fine di equilibrare una relazione umana fra due soggetti che si contedono una liberta’ potenziale, il secondo soggetto dovra’ vedere negata la propria liberta’ in favore della liberta’ del primo soggetto.
L’attuabilita’ di tale funzione stabilizzatrice del diritto non nasce pero’ dal nulla, ma si giustifica appunto in relazione all’uomo stesso; esemplificando, e’ necessario che l’uomo in quanto tale si organizzi, si incontri con gli individui prossimi al fine di stabilire regole comuni, detto sommariamente e, a pensarci bene, gia’ quest’operazione organizzativa implica appunto naturale predisposizione dell’essere ad una vita sottomessa a vincoli giuridici. La sua struttura legale e normativa trova la sua massima espressione vitale attraverso l’autoleggittimazione della comunita’ stessa alla norma, quale espressione massima di accordo fra le parti. L’origine di quest’accordo, piu’ o meno correttamente esplicato che sia, e’ simile al concetto che oggi esprimiamo quando utilizziamo il termine “democrazia”.
Concludendo potremmo affermare che il diritto non serve a limitare la propria liberta’ di scelta ( come molta propaganda politica vorrebbe far credere), ma proprio a rispettare la liberta’ di tutti.
Il concetto di diritto si può identificare con la possibilità di congiungere la costrizione universale reciproca con la libertà di ciascuno.
Immanuel Kant
La violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti.
Immanuel Kant, Per la pace perpetua, 1795